F.O.
La sentenza in commento si segnala per la sua portata innovativa rispetto ai precedenti giurisprudenziali formatisi in punto di individuazione del soggetto tenuto all’attuazione della messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. Come è noto, in forza del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”, recepito nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 152/2006, la giurisprudenza amministrativa aveva assestato il proprio orientamento nel senso di ritenere obbligato alle operazioni di bonifica solo il soggetto responsabile dell’inquinamento, rimanendone esonerato il proprietario incolpevole (TAR Toscana, Sez. II, n. 1524, 19 maggio 2010; TAR Piemonte, Sez. I, n. 1575, 24 novembre 2010; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3885, 16 giugno 2009).
Il TAR Lazio, attraverso una interpretazione organica del Titolo IV del D.lgs. n. 152/2006, ha, però, ribaltato l’orientamento appena citato, riconoscendo la legittimità del provvedimento “con il quale il Ministero dell’ambiente ha imposto alla società proprietaria di un’area inquinata, ancorchè non colpevole dell’inquinamento, “l’attivazione di specifiche caratterizzazioni e misure di messa in sicurezza di emergenza nelle aree inquinate”.
Secondo il TAR Lazio, infatti, il proprietario non è del tutto estraneo alle vicende successive all’accertamento della contaminazione, in quanto: “- in primo luogo, il proprietario è tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 (art. 245); - in secondo luogo, il proprietario, ancorchè non responsabile, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (art. 245); - infine, il proprietario è il soggetto sul quale l’ordinamento, in ultima istanza, fa gravare – in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione – le conseguenze dell’inquinamento e dei successivi interventi (art. 253)”……..”In altre parole, se il proprietario è in definitiva il soggetto al quale, pur senza sua responsabilità, vengono poste a carico le obbligazioni risarcitorie conseguenti all’inquinamento (e ciò proprio e solo perché proprietario), ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile, che l’amministrazione ha l’obbligo di individuare”.
Il Collegio, pertanto, attraverso un ragionamento a ritroso, che ribalta le tappe procedimentali cui l’Amministrazione sarebbe tenuta secondo la disciplina del Titolo IV del D.Lgs. n. 152/2006, prende le mosse dall’onere reale che incombe sull’area contaminata e che impone al proprietario di rimborsare all’Amministrazione i costi della bonifica d’ufficio, per arrivare a sostenere che proprio tale onere giustificherebbe l’ordine di bonifica in capo allo proprietario incolpevole, purchè l’organo procedente non abbia individuato l’effettivo responsabile dell’inquinamento.
La decisione, seppure ampiamente motivata, non pare coerente con la disciplina normativa, andando a pregiudicare in modo eccessivo gli interessi del proprietario, a vantaggio esclusivo della Pubblica Amministrazione.
La possibilità per l’Amministrazione di imporre la bonifica dell’area al proprietario appare, innanzitutto, in contrasto con la facoltà, ricnosciuta allo stesso, di intervenire direttamente e spontaneamente.
D’altra parte, però, è vero che, ai sensi dell’art. 253 del D.lgs. n. 152/2006 il proprietario rimane comunque responsabile per il rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per la bonifica dell’area, ma è altrettanto vero che la norma prevede un limite a tale rimborso, residuando la possibilità che parte di tali costi rimangano in capo all’Amministrazione.
Stabilisce, infatti, il comma 4 che: “In ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi”.
Non tutti i costi, quindi, sono ripetibili, ma solo quelli nei limiti del valore di mercato del sito a seguito degli interventi. Non è escluso, quindi, che parte dei costi rimangano in capo all’Amministrazione, quindi alla collettività.
Tale essendo la previsione legislativa appare evidente che, imporre al proprietario di provvedere alla bonifica, salvo il suo diritto di rivalersi sul responsabile dell’inquinamento, non fa che spostare in capo al proprietario stesso l’onere di sopportare gli ulteriori costi eccedenti il valore di mercato del sito e che graverebbero, in ultima ipotesi, in capo all’Amministrazione.
In conclusione, pertanto, nonostante il condivisibile tentativo del TAR Lazio di alleggerire l’intervento (soprattutto economico) delle Amministrazioni, in un ambito in cui molto spesso i responsabili sono difficilmente individuabili, così ricadendo le conseguenze delle loro illecite attività sull’intera collettività, tale obiettivo non può all’opposto pregiudicare eccessivamente ed ingiustamente il proprietario incolpevole che, pur essendo riconosciuto esente da responsabilità, nella sostanza sarebbe costretto a subire in modo pieno la “sanzione” applicabile all’effettivo responsabile.