Il Servizio Idrico Integrato e la messa in discussione del modello AATO n.1 in Toscana

L.S.

Affinchè l’affidamento diretto di un servizio pubblico locale ad una società mista risulti compatibile con il diritto comunitario, è necessario non solo che la gara per la scelta del socio privato della società affidataria del servizio venga condotta nel rispetto degli artt. 43 e 49 del Trattato CE e dei principi di trasparenza e par condicio, ma altresì che i criteri di scelta del socio privato tengano conto non solo del capitale da questi conferito, ma anche delle capacità tecniche di quest’ultimo, da valutarsi in relazione alle prestazioni specifiche da fornire (così, da ultimo, Corte Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009 - causa C-196/08).

Ne deriva che, se è indifferente - ai fini del rispetto dei principi comunitari ed interni - che la scelta del socio privato e l’affidamento del servizio formino oggetto di un’unica procedura o di procedure separate, è necessario invece che la scelta del socio privato sia avvenuta preliminarmente o contestualmente all’affidamento del servizio, non essendo ammesso, ai sensi degli artt. 113 T.U.E.L. e 23-bis del d.l. 112/08, che questa sia successiva.

Né rileva, ai fini sopra indicati, l’apertura – prevista nello statuto della società affidataria - a capitali privati, in quanto questa non garantisce che il socio poi prescelto abbia i requisiti per gestire correttamente il servizio; requisiti che, invece, devono essere valutati preliminarmente o contestualmente all’affidamento stesso.

Alla luce di tali ragioni, il Tar della Toscana, con sentenza n. 441 del 2010, ha quindi annullato tutti gli atti di affidamento della gestione del servizio idrico integrato nell’area dell’AATO n.1 Toscana Nord ad una società mista, aperta ai capitali privati, la quale non aveva ancora provveduto alla data di affidamento del servizio alla scelta del proprio socio privato.

Naturalmente, gli effetti della sentenza in questione non sono ad oggi definitivi, non solo in ragione dell’appellabilità della stessa, ma altresì alla luce della normativa frattanto entrata in vigore – art. 23-bis del d.l. 112/08, convertito in legge 133/2008, recentemente modificato ad opera del d.l. 135/2009, convertito in legge 166/2009 - la quale rimette in discussione l’intero sistema delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In ogni caso, se le scelte future dovranno avvenire alla luce della nuova normativa, il Tar della Toscana ha fatto chiarezza sulle procedure esperibili alla luce della normativa previgente, accertando l’illegittimità del modello prescelto dall’AATO n.1 Toscana Nord per l’affidamento del servizio de quo, in quanto contrario sia ai principi nazionali che a quelli comunitari in materia.