Importanti novità in arrivo in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale
/M.M.
L’art. 14 del d.lgs. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, disciplina l’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale, quando sia riscontrata la presenza di lavoratori “irregolari” per una percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro, nonché in caso di “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
La disposizione in parola ha già subito talune modifiche: è stato ad esempio espunto il riferimento alla terza fattispecie originariamente sanzionata, ovvero la violazione della normativa in materia di orario di lavoro, ed è stato inoltre aggiunta la previsione che “ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241”; tale ultima addenda è stata posta in essere al fine di arginare un piccolo “caso” giurisprudenziale, creatosi a seguito di talune pronunce dei giudici amministrativi (da ultimo, cfr. T.A.R. Liguria, n. 322 del 17 marzo 2009) che avevano sancito la necessità della comunicazione di avvio del procedimento.
Il complessivo disegno di riforma dell’intero d.lgs. 81/2008, recentemente annunciato dal Governo, dovrebbe apportare consistenti modifiche all’istituto.
Dall’analisi dello schema di decreto legislativo, licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 marzo, si registra, anzitutto, la conferma della fattispecie dell’impiego di lavoratori irregolari, ma è stata eliminato l’inciso “considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio”: quindi, la sanzione è destinata ad essere automaticamente ricollegata alla mera presenza, sul luogo di lavoro, di lavoratori privi di regolare contratto, in misura pari o superiore al 20% dell’intera forza lavoro, senza che residui in capo agli ispettori alcun margine di discrezionalità.
Rilevante modifica viene poi apportata all’altra fattispecie, in materia di violazioni “gravi e reiterate”, che diventano, nella nuova dicitura, gravie “plurime”, anziché “reiterate”.
Il significato della nuova terminologia è illustrato dalla norma stessa, per la quale, perciò, si intende “la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione”.
In altre parole, si è in presenza di violazioni “plurime” laddove, alternativamente:
1) il personale ispettivo abbia rilevato nell’ambito del medesimo accesso almeno tre gravi violazioni;
2) il personale ispettivo che abbia rilevato una grave violazione, riscontri l’avvenuto accertamento di “una stessa grave violazione” nel biennio precedente.
Viene, quindi, confermata la rilevanza della “recidiva”, non più, tuttavia, infraquinquennale, bensì infrabiennale.
La locuzione “una stessa grave violazione” potrebbe invece comportare qualche problema interpretativo: non è chiaro, infatti, se a questo punto le violazioni rilevanti debbano essere della medesima specie oppure anche diverse, purchè entrambe gravi.
Quanto al rilievo contemporaneo di tre gravi violazioni da parte degli ispettori, anche sul punto la norma non appare chiara, in quanto non spiega se a tal fine il contesto cui fare riferimento è solo quello del luogo di lavoro, o se invece le tre violazioni sono rilevanti solo se riferibili ad un medesimo datore di lavoro.
Si pensi, a titolo di esempio, all’ipotesi di un cantiere in cui “convivano” più Imprese appaltatrici e/o subappaltatrici: c’è da chiedersi se, ai fini della sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi del nuovo art. 14, dovranno “cumularsi” le gravi violazioni poste in essere da una sola Impresa, oppure dovrà tenersi cumulativamente conto di tutte le “gravi violazioni” eventualmente commesse da tutte le Imprese presenti sul cantiere.
Per il resto, la disposizione conferma la comunicazione del provvedimento sospensivo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e al Ministero per le Infrastrutture, ai fini dell’interdizione dell’Impresa dalla contrattazione con le Amministrazioni.
Viene infine confermata la non applicabilità dell’art. 7 l. 241/90 in materia di avvio del procedimento.