Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non è più sottoposto a previa comunicazione di avvio del procedimento.

M.M.
Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ha trovato conferma la disposizione (dapprima introdotta dall’art. 36bis l. 248/2006 solo per il settore edilizio, poi estesa a tutte le attività produttive dall’art. 5 l. 123/2007) che consente all’ispettore che ravvisi determinate violazioni su un luogo di lavoro di disporre, in via cautelare, la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Segnatamente, tale disposizione ha trovato collocazione all’art. 14 del Testo Unico (d.lgs. 81/2008), a mente del quale “gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale … possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, considerando le specifiche gravita' di esposizione al rischio di infortunio, nonche' in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Prima dell’entrata in vigore di tale versione “aggiornata” dell’istituto della sospensione (versione comunque ulteriormente “rimaneggiata” dall’entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha abrogato l’operatività della sospensione nel caso di “reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”), tuttavia, già la giurisprudenza aveva avuto occasione di pronunciarsi in merito al previgente art. 5 l. 123/2007 creando un piccolo “caso” giurisprudenziale, che ha infine trovato soluzione in una significativa addenda introdotta nell’art. 14 predetto.
Si fa riferimento alle pronunce T.A.R. Veneto, III sez., n. 3614 del 24 ottobre 2007 e n. 1391 del 22 aprile 2008; entrambe adottate in forma semplificata, statuiscono che “non vi sono elementi da cui si possa desumere che ai procedimenti in subiecta materia non trovino applicazione le norme generali di cui alla l. 241/90, e, così, le previsioni di cui all’art. 7 della stessa, sulla comunicazione di avvio del procedimento”.
In altre parole, nella vigenza della l. 123/2007, ad avviso della giurisprudenza non poteva adottarsi da parte degli organismi competenti alcun provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 5, senza che lo stesso fosse preceduto dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90.
Con l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 81/2008, abrogativo dell’art. 5, il legislatore, in risposta a tale orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha pertanto espressamente previsto, in calce al co. 1, che “ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Tale previsione appare piuttosto “drastica”, laddove, escludendo in radice l’applicazione della l. 241/90, penalizza notevolmente, in termini di garanzie procedimentali, i destinatari dei predetti provvedimenti interdittivi; per questo, già si delinea, nelle prime analisi della norma, una soluzione intepretativa volta a leggere la menzionata esclusione come operante solo con riferimento al capo III sulla partecipazione al procedimento della l. 241/90, senza così far venir meno l’intera operatività della legge ed i principi fondamentali (quali, ad es., l’obbligo di motivazione) ivi contenuti.
Le prime applicazioni giurisprudenziali dell’art. 14, a tutt’oggi attese, chiariranno definitivamente tale nodo interpretativo.