Sicurezza sul lavoro e facoltà di delega da parte del datore di lavoro: delega di funzioni o di responsabilità?

M.M.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (ancora non completa, viste le recenti proroghe al 1 gennaio 2009 per alcune delle più importanti disposizioni) il complesso sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro cerca di farsi più “maturo”, anche arricchendosi di nuove previsioni rispetto al recente passato costituito dal d.lgs. 626/94.
Fra queste, un importante rilievo acquista la previsione di cui all’art. 16, che finalmente positivizza lo strumento, già largamente diffuso nella prassi e avallato (entro certi limiti) dalla giurisprudenza, della delega di funzioni, mediante la quale il datore affida ad altri soggetti l’espletamento dei propri obblighi in materia di sicurezza.
Nato dalla necessità, in alcune realtà di aziende o unità produttive di vastissime dimensioni, di individuare il soggetto che in concreto è più in grado di svolgere quelle funzioni che, in ipotesi, il legale rappresentante avrebbe difficoltà ad espletare in proprio, l’istituto si è tuttavia spesso prestato ad abusi, venendo utilizzato sostanzialmente come mezzo per un’artificiosa deresponsabilizzazione da parte del datore di lavoro. La giurisprudenza, nel tempo, ha così individuato le caratteristiche che la delega deve avere per essere valida: essa deve essere comprovata e non presunta, deve contenere una specificazione espressa dei poteri del delegato, dev’essere nota al delegato, e da questi espressamente accettata, dev’essere scritta, deve essere conferita a delegato professionalmente idoneo all’incarico delegato; inoltre il delegato deve disporre di poteri decisionali e autonomia finanziaria (Cass. pen. n. 28126/2004), e il delegante non può ingerirsi nelle attività svolte dal delegato (salvo il generale dovere di vigilanza dello stesso, Cass. pen. n. 28126/2004); il delegante, comunque, mantiene potere di controllo e vigilanza sul delegato (Cass. pen., sez. IV, 19.6.2006).
L’art. 16, sulla scorta di tale approfondita elaborazione giurisprudenziale, individua le caratteristiche essenziali della delega nella forma scritta, nel possesso da parte del delegato di “tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”, nonché che la stessa “attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”; infine, la delega, che deve essere accettata per iscritto dal delegato, deve attribuire al delegato “l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”.
La delega, inoltre, deve essere resa pubblica ai fini della sua validità.
Costituisce, quindi, la delega una sostanziale deresponsabilizzazione per datore di lavoro dai propri doveri derivanti iure proprio dalla sua posizione di vertice in azienda, sottoposta peraltro solo a limiti formali? La risposta a questo interrogativo ce la fornisce il medesimo art. 16, laddove statuisce che la delega di funzioni “non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”: al di là di ciò, come anche recentemente confermato da Cass. Pen., sentenza 8 febbraio 2008, n. 6277, il datore va esente da responsabilità in presenza di una delega valida per quanto riguarda i compiti delegati.
Il datore di lavoro, tuttavia, non può delegare in nessun caso alcune attività, elencate dal successivo art. 17: valutazione dei rischi, elaborazione del relativo documento e designazione del r.s.p.p.; quanto a quest’ultimo, è rilevante ricordare che la sua nomina non integra la fattispecie della delega di funzioni (in tal senso, Cass. pen. n. 47363/2005 e Cass. pen. n. 37449/2003).