Orientamenti recenti in materia di risarcimento del danno conseguente ad annullamento di provvedimento amministrativo illegittimo
/M.M.
Segnaliamo alcune recentissime decisioni rese dal Consiglio di Stato in materia di risarcimento del danno conseguente all’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo.
Trattasi di pronunce di particolare rilievo, stante la peculiarità dei profili sottoposti all’attenzione del Supremo Giudice Amministrativo.
Con la decisione n. 5096 del 17 ottobre del 2008, la V Sezione del Consiglio di Stato ha affermato il principio che, in fattispecie di appalto pubblico, l’accoglimento del ricorso con conseguente travolgimento degli atti di gara e rinnovazione della medesima non esclude il contestuale accoglimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente: ha infatti ritenuto la Sezione che l’effetto meramente ex nunc della rinnovazione degli atti di gara non può in alcun caso valere a sanare l’illegittimità che investe il provvedimento amministrativo annullato fin dalla sua venuta ad esistenza (ex tunc).
È altresì d’interesse la pronuncia n. 5100 del 17 ottobre del 2008, in cui la V Sezione, in tema di prova della colpa dell’Amministrazione al fine di riconoscere la sussistenza di una fattispecie di risarcimento del danno secondo lo schema dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), ha consolidato il principio già oggetto di precedenti pronunce secondo cui l’illegittimità accertata del provvedimento amministrativo costituisce già di per sé una “presunzione relativa di colpa a carico dell’Amministrazione”, cui pertanto spetterà di provare “di essere incorsa in errore incolpevole”: a tal fine, non può costituire elemento esimente della colpa l’avere l’Amministrazione “vinto” il giudizio di primo grado, in caso di esito opposto in sede di appello favorevole all’originario ricorrente.
Ancora, si segnala la decisione n. 5183 del 22 ottobre 2008, resa dalla VI Sezione, con la quale si è chiarita l’applicabilità dell’art. 1227, co. 2, c.c. (laddove si dispone che non spetta il risarcimento per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza), alla fattispecie di risarcimento da illegittimità provvedimentale.
In particolare, ribadita l’applicabilità di tale criterio civilistico per valutare la spettanza del danno, nonché il quantum, la Sezione ha ritenuto di evidenziare che l’ordinaria diligenza richiesta dalla norma può consistere anche nella proposizione di un’azione giudiziale, tanto più in fattispecie di atti amministrativi illegittimi e pregiudizievoli, annullabili unicamente mediante tempestiva impugnativa giudiziale degli stessi (non costituendo l’autotutela decisoria dell’Amministrazione un obbligo per la stessa).
Né vale invocare, di contro, secondo l’avviso (invero discutibile) del Consiglio di Stato, l’eccessiva onerosità che può connotare tale “adempimento diligente” (ovvero proporre azione di annullamento degli atti illegittimi pregiudizievoli), dal momento che, ad esempio, il rimedio del ricorso amministrativo (sub specie di ricorso straordinario al Capo dello Stato) nemmeno presuppone la necessaria assistenza in giudizio da parte di un legale.