Trasferimento per incompatibilità ambientale

L.S.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un soggetto appartenente alle Forze dell’Ordine deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della l. n. 241/90. Il Tar Toscana, ribadendo il suddetto principio, conferma l’orientamento ormai prevalente – che ha superato ormai da tempo le precedenti posizioni sul punto – per cui “anche per l’appartenente ai corpi militari dello Stato il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento” (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7579; Consiglio Stato,sez. IV, 07 marzo 2005, n. 867; TAR Abruzzo, Pescara, 23 gennaio 2003 n. 2004; TAR Veneto, n. 784/04; TAR Liguria, n. 1579/03) quando non sussistano ragioni di celerità che ne giustifichino l’omissione. La mancanza della comunicazione suddetta lede, infatti, il diritto di difesa del soggetto che si trova a subire un provvedimento d’autorità, con trasferimento ad altra sede di servizio, senza conoscere previamente le motivazioni del trasferimento e quindi senza avere la possibilità di contraddire in merito alle stesse.
In mancanza di specifiche motivazioni di urgenza, l’omissione comporta quindi l’invalidità del provvedimento.

Orientamenti recenti in materia di risarcimento del danno conseguente ad annullamento di provvedimento amministrativo illegittimo

M.M.
Segnaliamo alcune recentissime decisioni rese dal Consiglio di Stato in materia di risarcimento del danno conseguente all’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo.
Trattasi di pronunce di particolare rilievo, stante la peculiarità dei profili sottoposti all’attenzione del Supremo Giudice Amministrativo.
Con la decisione n. 5096 del 17 ottobre del 2008, la V Sezione del Consiglio di Stato ha affermato il principio che, in fattispecie di appalto pubblico, l’accoglimento del ricorso con conseguente travolgimento degli atti di gara e rinnovazione della medesima non esclude il contestuale accoglimento della domanda di risarcimento del danno per equivalente: ha infatti ritenuto la Sezione che l’effetto meramente ex nunc della rinnovazione degli atti di gara non può in alcun caso valere a sanare l’illegittimità che investe il provvedimento amministrativo annullato fin dalla sua venuta ad esistenza (ex tunc).
È altresì d’interesse la pronuncia n. 5100 del 17 ottobre del 2008, in cui la V Sezione, in tema di prova della colpa dell’Amministrazione al fine di riconoscere la sussistenza di una fattispecie di risarcimento del danno secondo lo schema dell’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale), ha consolidato il principio già oggetto di precedenti pronunce secondo cui l’illegittimità accertata del provvedimento amministrativo costituisce già di per sé una “presunzione relativa di colpa a carico dell’Amministrazione”, cui pertanto spetterà di provare “di essere incorsa in errore incolpevole”: a tal fine, non può costituire elemento esimente della colpa l’avere l’Amministrazione “vinto” il giudizio di primo grado, in caso di esito opposto in sede di appello favorevole all’originario ricorrente.

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Esame di avvocato: il commissario “professore universitario” si nomina in contraddittorio

M.M.
Va rafforzandosi l’orientamento, inaugurato dalla ormai lontana sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 347 del 2002, e rafforzato dalle recenti pronunce della I sez. del Tar Lazio – Roma, nn. 602, 2543 e 2637 del 2007, nonché n. 2208 del 5 marzo 2008, a mente del quale il docente chiamato a partecipare ai lavori delle Sottocommissioni costituite dal Ministero della Giustizia per le sessioni dell’Esame di abilitazione alla professione forense deve ricevere da parte dell’Amministrazione la comunicazione di avvio del procedimento di nomina, affinché possa tempestivamente dedurre eventuali impedimenti alla partecipazione alle sessioni.
È quanto ha stabilito il Tar della Toscana, I sez., con pronuncia n. 1763 del 17 luglio 2008: il Tribunale, richiamando proprio il filone giurisprudenziale sopra citato, ha precisato altresì che ben potrebbe l’Amministrazione provare in giudizio, ex art. 21octies, co. 2, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; tuttavia, mancando tale prova, in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento il ricorso avverso il decreto ministeriale di nomina è meritevole di accoglimento.
La sentenza, tuttavia, non approfondisce un ulteriore motivo di illegittimità della nomina, in ordine alla selezione quale commissario d’esame di un professore a tempo definito piuttosto che di un docente a tempo pieno: su tale motivo, solo Tar Lazio Roma, I sez., n. 2637 del 2007 si è sinora espresso ritenendolo meritevole di accoglimento, mentre le sentenze successive non ne hanno trattato, ritenendo assorbita la doglianza dal primigenio vizio di mancanza di comunicazione di avvio del procedimento.
Sul punto, deve tuttavia registrarsi che il Consiglio di Stato ha parzialmente ridimensionato il sopra richiamato orientamento, con sentenza n. 3528 del 15 luglio 2008, la quale ha ritenuto non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento (in fattispecie nella quale la Facoltà di appartenenza del docente non aveva, tout court, indicato alcun nominativo alla Corte d’Appello richiedente), in presenza delle oggettive esigenze di celerità richieste dalla legge per derogare il disposto dell’art. 7 l. 241/90.

TAR Toscana, sentenza 10 maggio 2007, n. 2330

A.V.
In materia di procedure di dismissione (cartolarizzazione) di beni pubblici, si segnala la sentenza TAR Toscana 10 maggio 2007, n. 2330, in cui si afferma che è illegittimo il decreto ministeriale di individuazione degli immobili di pregio, adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, inquilini degli immobili qualificati di pregio, e senza una puntuale istruttoria volta ad accertare l’assenza di condizioni di degrado tali da far venire meno la presunzione di “pregio” degli immobili collocati in zona A del centro storico della città.
Il TAR Toscana annulla il decreto classificazione degli immobili, confermando la necessità della comunicazione di avvio del procedimento e della puntuale istruttoria nelle procedure di dismissione dei beni pubblici (cartolarizzazione), ai fini dell’individuazione della qualifica di pregio degli immobili.

TAR Toscana, sentenza 13 dicembre 2007, n. 11

A.V.
In tema di edilizia convenzionata, appare di rilievo la sentenza TAR Toscana n. 11/2008, che stabilisce l’illegittimità del provvedimento di revoca o riduzione del contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio, in caso di sopravvenuto matrimonio dell’originario beneficiario del contributo e conseguente intestazione congiunta con il nuovo coniuge della proprietà del bene.
Il TAR Toscana afferma che la situazione soggettiva ed economica dei ricorrenti, accertata alla data di riferimento prevista nel bando, non può essere sottoposta a nuova verifica ed accertamento in caso di fatti nuovi, avvenuti successivamente alla suddetta data, in quanto non sussiste alcuna norma di legge, di regolamento o del bando che imponga la permanenza dei requisiti fino alla stipula dell’atto di assegnazione/acquisto del bene, o che obblighi i concorrenti a comunicare tali fatti sopravvenuti.