TAR Toscana, sentenza 13 dicembre 2007, n. 11
/A.V.
In tema di edilizia convenzionata, appare di rilievo la sentenza TAR Toscana n. 11/2008, che stabilisce l’illegittimità del provvedimento di revoca o riduzione del contributo pubblico per l’acquisto di un alloggio, in caso di sopravvenuto matrimonio dell’originario beneficiario del contributo e conseguente intestazione congiunta con il nuovo coniuge della proprietà del bene.
Il TAR Toscana afferma che la situazione soggettiva ed economica dei ricorrenti, accertata alla data di riferimento prevista nel bando, non può essere sottoposta a nuova verifica ed accertamento in caso di fatti nuovi, avvenuti successivamente alla suddetta data, in quanto non sussiste alcuna norma di legge, di regolamento o del bando che imponga la permanenza dei requisiti fino alla stipula dell’atto di assegnazione/acquisto del bene, o che obblighi i concorrenti a comunicare tali fatti sopravvenuti.