Risoluzione del contratto d’appalto: ancora una conferma per la giurisdizione ordinaria

M.M.
Nuova conferma per l’attribuzione al giudice ordinario della cognizione sulla legittimità o meno del provvedimento di risoluzione del contratto di appalto: la V Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 4455 del 18 settembre 2008, ha ribadito ancora una volta che le controversie inerenti le vicende del contratto di appalto, ivi comprese quelle relative alla risoluzione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, confermando così un orientamento già da tempo instradato nei binari della incontestabilità e ribadito nel corso dell’ultimo anno, fra l’altro, da TAR Lazio - Roma, sez. II bis, sentenza 12 marzo 2008 n. 2291 (in fattispecie di risoluzione ex art. 119 del d.p.r. 554/99, vale a dire in caso di negligenza o ritardi imputabili all’appaltatore), da TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, sentenza 11 gennaio 2008 n. 144 (in fattispecie di risoluzione ex art. 340 della l. 2248/1865 all. F, norma ora confluita nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ovvero in caso di frode o grave negligenza dell’appaltatore) nonché, soprattutto, dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Unite civili - ordinanza 11 marzo 2008 n. 6421 (in fattispecie di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore).

In particolare, costituisce ormai ius receptum che la giurisdizione esclusiva in materia di appalti del Giudice amministrativo, anche alla luce di quanto statuito dal d.lgs. 80/98 nonché, più recentemente, dal d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), si estenda sino al limitare della fase pubblicistica di affidamento della commessa al contraente prescelto, vale a dire fino al momento della stipula del contratto, rientrando invece la successiva fase esecutiva nell’alveo della giurisdizione ordinaria.
A nulla vale, nel caso di risoluzione (o, come anche si dice, rescissione) in danno del contratto di appalto, la natura formalmente e sostanzialmente provvedimentale dell’atto amministrativo risolutorio: ciò che rileva sono unicamente le rispettive posizioni giuridiche delle parti del contratto di appalto, riconducibili a posizioni di diritto soggettivo, collocate quindi su un piano paritetico e destinate pertanto a dirimere le relative controversie nella sede “naturale” di tutela, ovvero il giudice ordinario.
Con la recente sentenza n. 4455 del 18 settembre 2008, resa in fattispecie di risoluzione unilaterale dell’Amministrazione ex art. 345 della l. 2248/1865 all. F, il Consiglio di Stato, annullando senza rinvio la sentenza di prime cure affermativa della giurisdizione, riconferma l’orientamento sopra richiamato, ponendosi con ogni probabilità, unitamente all’ordinanza delle SSUU della Cassazione sopra indicata, come “atto finale” di una querelle dall’esito, sino a qualche anno fa, niente affatto scontato.