Le esigenze della sicurezza nazionale non giustificano deroghe agli appalti con gara
/M.P.C.
A distanza di pochi mesi, l’Italia è stata condannata due volte dal giudice comunitario sulla questione degli acquisti senza gara di forniture destinate ad esigenza delle Forze pubbliche e dei Vigili del fuoco (sentenza 8 aprile 2008, C-337/05; sentenza 2 ottobre 2008, C-157/06).
In ambedue i casi si trattava dell’acquisto di elicotteri leggeri che l’Italia ha affermato essenziali per la sicurezza nazionale; e che possono essere utilizzati anche a finalità militari, oltre che civili. Così da rientrare tra le eccezioni all’evidenza pubblica previste dalla direttiva sugli appalti pubblici.
La Corte di giustizia ha ritenuto che, sulla scorta degli elementi forniti dall’Italia, l’utilizzo di questi elicotteri è certo per usi civili; solo eventuale per finalità militari. E dunque fuoriesce dalla deroga all’evidenza pubblica prevista per le forniture militari, che va interpretata restrittivamente. Alla stessa conclusione la Corte è giunta circa la rilevanza dell’obbligo di riservatezza, che sarebbe stato richiamato dall’Italia in modo sproporzionato.
La posizione della Corte non convince, perché non considera adeguatamente la nuova latitudine della sicurezza pubblica, rispetto alla quale le tradizionali nozioni di “guerra” e “difesa militare” appaiono adeguate e limitative. Anche il “mercatismo” deve trovare in questi casi alcune giustificate restrizioni.