Risarcimento dei danni conseguenti all'annullamento di un provvedimento illegittimo emanato in materia di pubblico impiego: appartiene alla giurisdizione amministrativa
/L.S.
Le fattispecie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento di un provvedimento illegittimo emanato nei confronti di un dipendente pubblico prima del 1° luglio 1998 rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. La base della pretesa risarcitoria è, infatti, costituita dall’illegittimità del provvedimento ed è quindi al momento della sua emanazione che occorre fare riferimento ai fini del riparto della giurisdizione, da effettuarsi secondo i criteri di cui all’art. 69, comma, 7 del D.lgs. 165/2001.
Non rileva inoltre, ai fini della determinazione della giurisdizione, se il provvedimento adottato (nel caso in esame un trasferimento del dipendente con mutamento di mansioni) sia o meno ascrivibile alla categoria degli atti negoziali (a seguito della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici avvenuta con il D.lgs. n. 29 del 1993) ovvero a quella degli atti autoritativi, poiché in ogni caso si collocherebbe nell’ambito della giurisdizione amministrativa ai sensi della normativa sopra richiamata (D.lgs. 165 del 2001).