Requisiti e limiti dell'affidamento “in house”

L.S.

La disciplina prevista dall’art. 23 bis del D.L. n. 112 del 2008 - affidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica - costituisce la regola per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali; l’affidamento in house rappresenta un’eccezione e può essere disposto solo nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
Il Tar Toscana, trattando l’annoso e quanto mai attuale problema dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, rileva che, in applicazione dell’art. 23-bis, comma 3, del D.L. 112/08, gli affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali, rappresentando un’eccezione all’ordinaria regola dell’evidenza pubblica, devono avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, come possono evincersi dalla più ecente giurisprudenza comunitaria e nazionale (cfr tra le tante Cons. Stato, Ad. Ple., 03.03. 2008 n.1; e C.G.A. 04.09.07 n. 719; Cons. Stato, sez. V, 26.08.2009 n. 5082), e previa richiesta di parere – corredata da informazioni e dai documenti rilevanti (in particolare da una relazione contenente gli esiti delle indagini di mercato, da cui risulti la convenienza dell’affidamento diretto rispetto all’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, dall’indicazione delle modalità di pubblicità utilizzate e dalle indicazioni soggettive dell’impresa interessata) – all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.