Concorso pubblico: il candidato non è tenuto a certificare mediante firma o sigla l’avvenuta correzione di un errore

D.S.

In materia di concorsi pubblici, merita segnalare una decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza 28 agosto 2009 n. 708), chiamato a pronunciarsi sull’appello promosso da un candidato che si era visto escluso dai posti utili ai fini dell’assunzione di una (riformulata, in via di autotutela, da parte dell’Amministrazione banditrice) graduatoria concorsuale, per non aver provveduto, una volta avvedutosi di taluni errori durante lo svolgimento della prova scritta, a certificare la correzione mediante firma o sigla; il candidato si era, infatti, limitato nell’occasione ad apporre la sigla "deleta" sulla risposta errata ed a fornire quella corretta a margine del foglio.
Il Collegio siciliano, condividendo la tesi del ricorrente, ha sancito che non è previsto alcun obbligo di certificare le correzioni a carico dei concorrenti, essendo quest’ultimi tenuti a fare solo in modo che il testo corretto risulti ancora leggibile. Né può considerarsi applicabile – ha aggiunto lo stesso Collegio -  l’art. 13 della legge n. 15/1968, sulle modalità di redazione degli atti pubblici, peraltro, abrogata dal D.P.R. n. 445/2000.
Non solo. Richiedere l’apposizione della firma o di una sigla accanto alla correzione – come correttamente rilevato dal C.G.A. – equivarrebbe a sacrificare l’esigenza dell’anonimato, imprescindibile ai fini della par condicio tra i concorrenti e, dunque, di una imparziale gestione delle procedure concorsuali da parte delle Commissioni esaminatrici.