Prove scritte di un concorso pubblico: è consentito al candidato scrivere in stampatello maiuscolo e/o numerare le pagine del proprio elaborato
/D.S.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con una recentissima pronuncia (16 febbraio 2010 n. 877), premesso anzitutto che i segni di riconoscimento idonei a violare la regola dell’anonimato ex
art. 14, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (posta a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa) devono consistere in apposizioni grafiche, tali da consentire al lettore di individuare significativamente il soggetto che ha redatto l’elaborato, ha statuito che l’utilizzo di caratteri maiuscoli e l’inserimento della numerazione delle pagine, in mancanza di altri segni, non viola la regola in parola.
Ciò, perché né la numerazione delle pagine (che è una evidente vicenda ordinatoria) né la utilizzazione della scrittura in stampatello maiuscolo, possono fungere da elementi di identificazione del candidato, non avendo gli stessi “carattere oggettivamente distintivo ed anomalo”.
L’uso della scrittura in stampatello maiuscolo, anzi, pur se inusuale, ben può costituire – ha aggiunto il Giudice amministrativo d’Appello – un modo per meglio rappresentare le proprie argomentazioni, soprattutto, da parte di chi teme (ad esempio, per problemi di calligrafia) di non essere ben compreso.