La prosecuzione del rapporto di appalto, nel caso di cessione di azienda, è tutt’altro che scontata
/F.B.
È quanto sostiene la V sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 4865 del 7 ottobre 2008.
Nel caso di specie, una società originariamente affidataria del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nel territorio di un Comune cedeva l’azienda ad altra Società, ai sensi dell’art. 2558 c.c.; la società subentrante, pertanto, proseguiva l’erogazione del predetto servizio, nonostante l’opposto intendimento del Comune appaltante, che concludeva per la risoluzione del contratto, e per il riappalto del servizio.
Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sulla fattispecie, ribadisce la non automaticità del proseguimento del servizio da parte del soggetto subentrante: la decisione è di apprezzabile rilievo, in quanto, seppure nel caso la lex specialis escludeva espressamente tale esito, la pronuncia si spinge nel merito della questione di diritto sottoposta, con spunti di interesse.
Come noto, l’art. 35 l. 109/94 stabiliva, nel caso di cessione di azienda e atti assimilabili (fusione, trasferimento, etc.), la possibilità di subentro previa verifica dei requisiti, ed il corrispondente onere di comunicazione all’amministrazione, la quale aveva la possibilità di opporsi al subentro in presenza di specifiche fattispecie. Analogamente l’art. 116 d.lgs. n. 163/2006.
Il Consiglio di Stato afferma il valore essenziale di tale procedimentalizzazione, nel caso di specie non esperita: mancando quindi le prescritte comunicazioni e verifiche, discende la conseguenza dell’esecuzione sine titulo del di servizio, e la riconduzione della vicenda ad un caso di “cessione del contratto” inammissibile.
Di particolare interesse, in simile contesto, il rigetto della censura afferente la mancata partecipazione al procedimento della Società subentrante, sostanzialmente considerata priva di un qualsivoglia interesse apprezzabile nella procedura. Implicitamente, quindi, la vicenda viene ricondotta ad una ipotesi di decadenza di diritto, con effetti immediati, dal rapporto, con conseguente in configurabilità di possibili sanatorie postume, anche nel caso di sussistenza dei requisiti sostanziali per il subentro.