Il c.d. danno esistenziale: eliminato o ridimensionato dalla Corte di Cassazione?
/L.S.
Con le sentenze n. 26972 e n. 26973 dell’11 novembre 2008, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno voluto porre un freno alla “proliferazione delle liti bagatellari” e delle “più fantasiose ed a volte risibili” sentenze di merito (per lo più emesse dal giudice di pace) che danno asilo ad interessi “palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale”.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che in realtà il danno non patrimoniale è connotato da tipicità ed è pertanto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato dalla lesione di specifici diritti inviolabili della persona.
In altri termini, attraverso la “tipizzazione” del danno esistenziale, la Corte non ha voluto eliminare tale fattispecie di danno dall’ordinamento giuridico, ma ne ha più semplicemente ridimensionato la portata applicativa, che risultava in precedenza “potenzialmente incontrollabile”. La Corte ha inoltre lasciato quanto mai aperta la determinazione di quali siano i casi in cui tale danno può essere invocato e riconosciuto, precisando che “Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell‘apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”.
In conclusione, il risarcimento del danno non patrimoniale non viene escluso a priori, ma deve fondarsi sulla previsione dell’art. 2059 cod. civ., che accorda tutela ai soli casi determinati dalla legge ed ai casi in cui venga leso un interesse di rango costituzionale inerente ad una posizione inviolabile della persona umana.