Torna la revisione dei prezzi, con taluni limiti, negli appalti pubblici
/M.P.C.
Il decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, ha reintrodotto il principio dell’adeguamento dei prezzi nel Codice dei contratti pubblici, in deroga al criterio dell’immodificabilità del prezzo.
Ciò è previsto (art. 1) solo per i materiali da costruzione ed in riferimento agli aumenti repentini dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificati nel corso del 2008.
La compensazione di questi aumenti avverrà per la percentuale di variazione accertata che eccede l’otto per cento; con la particolare procedura ivi prevista.
La novità è di particolare rilievo perché riconosce l’impossibilità di mantenere immodificati i prezzi di appalto di un periodo di enormi aumenti dei maggiori materiali impiegati nelle costruzioni. Un primo passo era stato già compiuto in questo senso, nell’anno 2008, con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 133 del Codice dei contratti pubblici; ma si trattava di una misura parziale e finalizzata al non usuale caso dell’acquisto iniziale dei materiali di costruzione. La revisione prezzi ora torna come criterio generale, anche se con “franchigia” sopra indicata.
Il principio, valido per gli appalti pubblici, ha una sicura forza espansiva anche nel settore degli appalti privati; specie per stazioni appaltanti no profit, cooperative o con finalità di pubblico interesse.