Sopralluogo obbligatorio e associazioni temporanee di imprese. Consiglio di Stato, V, n. 6057 del 9.12.08

F.B.
La decisione in commento afferma il principio per cui – in ragione del consolidato principio del favor partecipationis, e di quello per cui l’esclusione può discendere ove espressamente comminata, risultando allo scopo inidonee le clausole non univoche – ai fini del sopralluogo, in mancanza di diversa previsione della lex specialis, è sufficiente che provveda l’Impresa designata mandataria.
Nel caso di specie, si trattava di A.T.I. costituenda ove la presa visione della documentazione (ma lo stesso vale per il sopralluogo, che è la fattispecie più comune) era stato eseguito dalla sola mandataria.
La lex specialis stabiliva l’obbligo di sopralluogo e visione dei documenti, pena l’esclusione, a carico di “ciascuna impresa partecipante” , con conseguente problematica interpretativa per il caso di associazioni non ancora costituite.
La tematica è di generale interesse, in quanto, circa gli adempimenti di tal genere, la giurisprudenza ha fornito, nel tempo, soluzioni non univoche.
In mancanza di espressa previsione di legge, la disciplina specifica è rimessa al bando di gara. Spesso, quest’ultimo precisa le ritualità del sopralluogo nel caso di A.T.I. (soprattutto se non ancora costituite), con soluzioni diverse, che sostanzialmente si riconducono a tre tipologie: obbligo a carico della mandataria, oppure a carico di tutte le imprese, ovvero ancora a carico di una qualsiasi delle imprese, anche se mandante.
Le imprese, all’occorrenza, nei casi dubbi sono comunque solite inviare – se la lex specialis non lo vieta – un solo rappresentante per tutta l’ATI, ma munito di procura speciale.
La problematica si pone in casi, come quello che ha avuto ad oggetto la decisione in questione, ove, da una parte, il bando non specifica circa il soggetto tenuto, e, dall’altra, chi ha partecipato al sopralluogo non è munito di procura (oppure, come nel caso, è munito di procura che non contempla il sopralluogo).
Il Consiglio di Stato ha risolto la vicenda contenziosa sulla base del principio del favor partecipationis: allorchè il bando stabilisca che ciascuna impresa deve, a pena di esclusione,  provvedere al sopralluogo, senza ulteriori specificazioni per il caso di ATI, è sufficiente che vi provveda la mandataria (o comunque una delle associate). Pertanto, corrispondentemente, è sufficiente (sempre in mancanza di differente previsione) la produzione di una unica certificazione di avvenuto sopralluogo.