Se la Commissione specifica i criteri dopo l’apertura delle buste, la gara a rifatta. Consiglio di Stato, V, n. 6320, del 18.12.08
/F.B.
Il Consiglio di Stato rimarca il principio, oltremodo pacifico, per cui la Commissione di gara può specificare i criteri o introdurre elementi di specificazione ed integrazione circa essi, solo prima dell’apertura delle buste: solo in tal modo sono rispettati i principi di segretezza, par condicio, buon andamento, e trasparenza, in quanto la previa (ancorché solo astratta) conoscenza delle offerte è idonea, potenzialmente, a snaturare la gara, e prestarsi a favoritismi.
La questione della precisazione dei criteri, che in via generale implica anche la possibilità stessa per la Commissione di provvedere a tale attività (la giurisprudenza comunitaria, infatti, l’aveva messa in discussione individuando il bando quale unica sede idonea), appare, comunque, oggi risolta dal nuovo Codice dei contratti.
Quest’ultimo stabilisce, all’art. 83, che “il bando prevede, ove necessario, i subcriteri e i subpesi o i sub punteggi… La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando”.
In buona sostanza, la fissazione dei criteri di valutazione spetta a bando, mentre alla Commissione residua solo di stabilire i criteri motivazionali.
Pur sempre, però, prima dell’apertura delle buste. Possibilmente, però, in ossequio ai principi che anche il Consiglio di Stato richiama, prima della apertura dei plichi (e non solo prima dell’apertura delle offerte tecniche), in quanto già la conoscenza dei soggetti concorrenti potrebbe, sempre in astratto, condurre a effetti discorsivi.