Procedura di gara sospesa cautelativamente dal giudice amministrativo? Consentito all’Amministrazione attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

D.S.
In materia di trattativa privata ed estrema urgenza, si segnale una sentenza del TAR Piemonte (sez. I, 1° settembre 2008, n. 1887) in cui si afferma che la non imputabilità di detta urgenza che, ai sensi dell'articolo art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, legittima il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, deve interpretarsi come non dipendenza della situazione di urgenza da ritardi dipesi dalla omissione degli atti di avvio e di coltivazione delle procedure di gara da parte della stazione appaltante.
A tale conclusione è pervenuto il giudice amministrativo richiamando a sostegno della interpretazione in commento la  giurisprudenza formatasi sulle analoghe disposizioni limitative presenti nella pregressa normativa (l'art. 41, lett. e, r.d. 23 maggio 1924, n. 827) (TAR Lazio – Latina, 14 febbraio 2006, n. 146; Consiglio di Stato, Sez. V, 16 novembre 2005, n. 6392). Non solo. Secondo il TAR, in presenza di appalti pubblici di servizi può anche invocarsi come ausilio interpretativo l’abrogata norma di matrice comunitaria di cui all’art. 7, comma 2, lett. f) del d.lgs. 18 marzo 2005 n. 157, di recepimento della direttiva CEE n. 92/50 del Consiglio, secondo il quale l’urgenza legittimante la trattativa privata deve essere determinata da avvenimenti imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice. Nell’applicare il predetto principio, il TAR ha escluso però che vi possa essere automaticità tra illegittimità della procedura di gara (anche eventualmente delibata in fase cautelare) e prevedibilità/coscienza, da parte dell’Amministrazione, che si tratti di gara viziata, tale dunque da escludere il ricorso al modulo negoziale in questione. Ritenere, infatti, ha aggiunto il TAR, che l’Amministrazione possa sin dall’origine dirsi cosciente del fatto di aver posto in essere una gara viziata, rappresenterebbe “una petizione di principio, indimostrata e probabilmente anche indimostrabile”. Da qui la scelta di ritenere la sospensione della procedura di gara per effetto di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo evento suscettibile di determinare una situazione di urgenza e di eccezionalità tale da legittimare l’attivazione della procedura negoziata in questione, se finalizzata – come nel caso sottoposto all’attenzione del TAR Piemonte – a sopperire alle impellenti necessità di interesse pubblico di assicurare la non interruzione del servizio di appalto oggetto del giudizio.
La conclusione cui è pervenuto il TAR è senz’altro condivisibile, ma ci saremmo attesi maggiore chiarezza su una questione di non facile interpretazione quale è quella della condizione ostativa delineata dal richiamato art. 57.