Non può partecipare alla gara l’Impresa il cui oggetto sociale non ricomprenda l’attività appaltata
/M.M.
Il Consiglio di Stato con la decisione n. 1357 del 9 marzo 2009 afferma il principio per il quale per partecipare ad una gara di appalto occorre che lo specifico oggetto della commessa sia ricompreso nell’oggetto sociale, quantomeno quando la lex specialis richieda di depositare agli atti di gara la visura camerale.
Nello specifico, la stazione appaltante aveva provveduto ad escludere una società da una gara per “l’affidamento del servizio di raccolta differenziata” essendo richiesto, fra gli oggetti del servizio, lo svolgimento di una “campagna informativa annuale”, non risultante dall’oggetto sociale dell’impresa esclusa.
Il giudice di prime cure aveva provveduto ad annullare l’atto di esclusione, rilevando che ogni operatore commerciale è in quanto tale idoneo, oltre a svolgere l’attività d’impresa, anche a promuovere commercialmente i propri prodotti e servizi.
Tuttavia, come ha rilevato il Giudice di secondo grado, rilevano in via autonoma le previsioni della lex specialis di gara, per la quale le Imprese erano onerate di produrre in gara di un certificato camerale, dal quale avrebbe dovuto risultare la loro idoneità allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. Da cui la conclusione che, in tali casi, tra oggetto della commessa (ovvero: ciascuno degli oggetti della commessa) e oggetto sociale risultante dal certificato camerale deve esservi precisa corrispondenza.
In altre parole, in presenza di una specifica richiesta del Capitolato, non può desumersi aliunde il possesso della capacità di svolgere il servizio, occorrendo precisa contemplazione da parte dell’oggetto d’impresa comunicato alla Camera di commercio.
In materia, costituisce principio consolidato (es. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 670 del 8 febbraio 2008) quello per cui, per partecipare alle gare pubbliche di appalto, occorre che l’attività rientri nell’oggetto sociale (ed anzi, secondo l’interpretazione più rigorosa, deve trattarsi di attività, oltre che iscritta, anche concretamente esercitata, non essendo sufficiente il solo dato formale della corrispondenza con la visura camerale, cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, sez. I, n. 12 del 13 febbraio 2008).
Da questo punto di vista, l’obbligo di corrispondenza sussiste, di fatto, anche a prescindere dal tenore della lex specialis, che tuttavia, usualmente, impone in maniera formale il requisito.
Se mai, è da dire che le maglie dell’interpretazione, sul punto, sono state sinora piuttosto larghe: in particolare, si è ritenuta non occorrente una corrispondenza rigorosa, bensì che l’oggetto sociale, nel suo complesso, fosse afferente il servizio messo in gara.
La decisione in commento si mostra invece estremamente restrittiva, con riferimento a un caso, tutt’altro che inusuale nella prassi, ove, accanto alla materiale prestazione del servizio, sia richiesta attività - connessa ma ulteriore – di informazione (solitamente estranea alle imprese che non operino in tale settore specifico).
In simili casi, pertanto, non resta che lo strumento dell’associazione temporanea.