DURC: la regolarità contributiva, in presenza di apposita clausola della lex specialis
/F.B.
È questo il principio ricavabile dalla pronuncia della V sezione del Consiglio di Stato, n. 4871 del 7 ottobre 2008.
Nel caso di specie, la lex specialis stabiliva che i requisiti, compresa la regolarità nei confronti delle previdenze, dovessero essere conseguiti al momento della pubblicazione del bando. L’appellante aveva dichiarato il possesso dei requisiti già a tale epoca, e, tuttavia, la regolarità contributiva era stata conseguita postuma.
La tesi dell’appellante era che la regolarizzazione successiva al bando, ma antecedente la presentazione delle offerte, avrebbe reso possibile la partecipazione. Di contrario avviso il Consiglio di Stato, il quale ha affermato i princìpi per cui:
a) la clausola della lex specialis che stabiliva il possesso dei requisiti già all’epoca del bando è legittima;
b) a fronte della violazione di tale clausola, discende la conseguenza dell’esclusione.
Circa il primo profilo (a)), afferma il Consiglio di Stato, la clausola rientra tra quelle immediatamente impeditive la partecipazione, da cui la tardività della censura mossa dall’Impresa non in possesso dei requisiti solo in uno all’impugnazione dell’esclusione.
Tuttavia, la decisione si spinge comunque nel merito, evidenziando che, seppure il principio generale è quello per cui i requisiti devono sussistere all’epoca della presentazione delle offerte, una anticipazione di tale momento alla pubblicazione del bando è lecita, in quanto proporzionata e ragionevole, stante l’esigenza di garantire che la S.A. abbia a interloquire con soggetti di comprovata affidabilità.
Ne è seguita (b)) la declaratoria di esclusione, questa volta in ossequio a regole consolidate, quale quella del divieto di sanatoria postuma in materia di requisiti, e di esclusione delle imprese che abbiano reso dichiarazioni mendaci.
Il principio, reso con riferimento alla previgente normativa, trova applicazione anche per la disciplina attualmente vigente, recata dal d.lgs. n. 163/2006.