È illegittimo il diniego di nulla-osta paesaggistico motivato mediante mero rinvio ai giudizi espressi dagli uffici interni

D.S.
In materia ambientale, e più esattamente in tema di nulla-osta paesaggistici, si segnale una recente sentenza del TAR Liguria (Sez. I, 22 dicembre 2008 n. 2187).
Con la pronuncia in commento, il giudice amministrativo ha primariamente affermato la illegittimità di un provvedimento di diniego di nulla-osta paesaggistico motivato mediante mero rinvio ai giudizi espressi da organi (privi di competenza) interni all’Ente preposto alla tutela del vincolo.
Ciò, perché il TAR ha rilevato che l’organo deputato ad esprimere la volontà dell’Ente può sì far proprio un giudizio di un ufficio interno, ma non può delegare in toto a questo le sue competenze.
In altri termini, l’organo competente all’interno dell’Ente può senza dubbio esprimere determinazioni fondate sugli elementi acquisiti dalla struttura burocratica interna, ma la decisione deve pur sempre essere il frutto di una autonoma potestas decidendi.
Il TAR, inoltre, si è soffermato sulla necessità che la motivazione del diniego si sostanzi in una valutazione  basata sulla realtà dei fatti e sulle ragioni ambientali ed estetiche che ostano al rilascio del provvedimento autorizzatorio. In applicazione del principio da ultimo richiamato, si è dunque sostenuta la illegittimità di provvedimento basato esclusivamente su una asserita generica compromissione degli equilibri ambientali della zona interessata dall’intervento per incongruenze fra tipologia e materiali scelti e contesto paesaggistico; un tale diniego – ha aggiunto il TAR - non spiega, infatti, alcunché sul futuro danno alle bellezze ambientali che ne deriverebbe ed è “un mero postulato apodittico”.