Le modifiche societarie in corso di gara vanno comunicate alla stazione appaltante, che deve effettuare le verifiche di legge. Consiglio di Stato, V, n. 6046 del 5.12.08.

F.B.
Il mutamento di compagine sociale, le modifiche societarie, e similari, vanno sempre comunicate alla stazione appaltante, la quale, in conseguenza, deve effettuare le verifiche del caso. In mancanza, la gara è invalida.
L’importante indicazione proviene dal Consiglio di Stato, in fattispecie ove la concorrente aggiudicataria aveva subito una “trasformazione”, cui sarebbe dovuto seguire, secondo i princìpi, apposita comunicazione alla stazione appaltante, in uno a tutta la documentazione relativa, ivi comprese le dichiarazioni di moralità dei nuovi amministratori.
La decisione del Consiglio di Stato richiama innanzitutto l’art. 51 d.lgs. n. 163/06, per il quale “qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari …”.
Da ciò discende l’onere di informazione gravante sull’impresa, e quello, corrispondente, imposto all’ente.
Oltre che fare applicazione del principio in parola, tuttavia, la pronuncia si segnala per taluni spunti interessanti e originali.
In primo luogo, il Consiglio di Stato ritiene inidonea una mera comunicazione, tantopiù se trasmessa solo dalla mandante, anziché dalla mandataria interessata: la comunicazione deve provenire dall’Impresa oggetto della modifica societaria, e deve essere corredata da ogni documentazione del caso, ivi compresi, si ipotizza, gli atti civilistici connessi, le dichiarazioni di moralità dei nuovi amministratori, le visure camerali, etc.
In secondo luogo, quanto al momento rilevante, la comunicazione deve essere immediata: così, è risultato insufficiente dare seguito all’obbligo solo a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, a fronte di modifiche intervenute in tempo antecedente. L’adempimento occorre sempre, per eventi verificatisi anche dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, ma l’onere deve essere assolto quanto prima, senza attendere la conclusione delle varie subfasi.
In terzo luogo, quanto agli effetti, se è la Commissione che, a fronte di una comunicazione rituale, ha omesso le verifiche occorrenti, è pacifico che debba essere annullato solo il relativo segmento procedimentale. Se però è l’Impresa che ha omesso la comunicazione – pare doversi ritenere dalla lettura della decisione – la stessa va esclusa dalla procedura.
In quarto luogo, oltre alle fattispecie previste dalla legge, è plausibile che simile obbligo sussista anche al di là dei casi ivi considerati, compreso quello, più comune, e che subisce a identica ratio, dell’avvicendamento degli amministratori senza che si verifichino modifiche strutturali.