La stazione appaltante può richiedere requisiti di partecipazione superiori ai minimi di legge

C.M.
“L’Amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara di appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza”.
Il Consiglio di Stato riafferma un principio di diritto ormai davvero consolidato (cfr. da ultimo TAR Calabria, Catanzaro, n. 1618 del 5 dicembre 2008, TAR Puglia, Lecce, n. 2787 del 6 ottobre 2008, Consiglio di Stato n. 4699 del 30 settembre 2008) sul quale la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa: la lex specialis di gara può prevedere requisiti di partecipazione più ampi rispetto a quelli stabiliti dalla legge, ciò rientrando nella discrezione dell’Amministrazione, non sindacabile se non quando manifestamente irragionevole, in quanto arbitraria o sproporzionata. E con il limite, implicito, della garanzia della libera concorrenza.
Nel caso di specie il bando indicava come condizione di partecipazione alla gara una dichiarazione di possesso di un patrimonio netto di almeno € 2.000.000,00, a fronte di una base d’asta di € 6.250.000,00 per un quinquennio. Il Collegio, nello specifico, ha valutato ragionevole e non sproporzionato il requisito in parola, trattandosi di meno di un terzo del valore dell’appalto, e ciò costituendo idonea rassicurazione circa la solvibilità e la solidità dell’impresa.
Quando invece si tratti di fatturato d’impresa, sia la giurisprudenza che l’Autorità di Vigilanza (cfr. deliberazione n. 20/07), hanno fissato il “limite di ragionevolezza” tendenziale nel triennio fino al doppio della base d’asta (pur dovendosi precisare che, in certi casi, è fatto riferimento alla base d’asta complessiva, ed in altri alla base d’asta per singolo anno).
A ben vedere – e la sentenza qui in commento fa espresso richiamo a tale eventualità -, in ogni caso, l’esercizio della discrezionalità dell’ente sul punto può oggi, entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti, risultare se mai ampliato anziché compresso, stante la possibilità, per le imprese, di ricorrere, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 163/06, all’avvalimento, in forza del quale, come noto, la concorrente che non possiede i requisiti per partecipare alla gara può, alle condizioni previste, spendere quelli di altri soggetti.
La possibilità di avvalimento non esclude, infatti, il rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzione, e tuttavia può risultare idoneo a incidere, quantomeno, limite della garanzia della concorrenza.