Danno da ritardo: non sussiste il diritto al risarcimento automatico

A.V.
Con la sentenza n. 2694 del 16 marzo 2009, il Tar del Lazio, sez. II bis, conferma il principio già consolidato e autorevolmente sancito dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 7/2005) secondo cui la domanda di risarcimento del danno nei confronti di una pubblica amministrazione, per ritardo nella conclusione di un procedimento e amministrativo, ed in particolare nel rilascio di un titolo abilitativo, può trovare accoglimento solo qualora il ricorrente danneggiato possa fornire la prova dell’antigiuridicità del contegno della P.A. e dell’ingiustizia del danno subito, oltre che della sua entità e quantificazione.
Il semplice superamento dei termini massimi previsti dalla legge di riferimento (nel caso di specie trattavasi della L. n. 493/93) per la conclusione di un procedimento amministrativo non costituisce di per sé motivo di accoglimento della domanda risarcitoria, essendo onere del ricorrente fornire la dimostrazione della negligenza dell’Ente o addirittura della volontà dei suoi funzionari di nuocere il privato o comunque della contrarietà dell’operato dell’Ente rispetto ai principi di imparzialità e buona andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
L’azione di risarcimento dei danni nei confronti di una P.A., pur essendo astrattamente ammessa, deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 2043 c.c., quanto alla individuazione degli elementi costitutivi, e dell’art. 2236 c.c.c quanto alla determinazione dei confini di tale responsabilità.
Con la decisione n. 1162 del 2 marzo 2009, il Consiglio di Stato era intervenuto sul medesimo argomento, precisando ed aggiungendo che l’accertamento circa la risarcibilità del danno lamentato dal privato non può essere scisso dalla valutazione in merito alla meritevolezza di tutela dell’interesse pretensivo sotteso. Nel concreto, occorre che l’Amministrazione abbia concluso o concluda – laddove ancora possibile – il procedimento amministrativo con l’adozione di un atto favorevole per il privato, ovvero che il Giudice investito della domanda di risarcimento dei danni effettui una positiva valutazione prognostica al riguardo.
Nessun risarcimento potrà dunque essere riconosciuto nel caso in cui, pur in presenza di un colpevole ritardo, il procedimento si sia concluso, o si concluda con un rigetto della richiesta del privato, ovvero ancora con una valutazione negativa da parte del Giudice in merito alla sua accoglibilità.
Dalle pronunce in esame si può dedurre che, ai fini dell’accoglimento di una eventuale domanda di risarcimento dei danni, è necessaria la contestuale sussistenza di due requisiti: la dimostrazione giudiziale che l’interesse pretensivo fatto valere sia meritevole di tutela e che possa, quindi, condurre al rilascio del titolo abilitativo, qualunque esso sia, e che la mancata o tardiva conclusione del procedimento sia da ricondurre al colpevole contegno dell’amministrazione, riconducibile a negligenza o dolo.
Ne discende l’impossibilità di definire un criterio generale per la risarcibilità del danno da ritardo che – pur teoricamente ammesso – può trovare concreto accoglimento solo laddove sia puntualmente dimostrata nei fatti la responsabilità dell’ente, secondo una valutazione di merito da effettuarsi caso per caso, preceduta dalla valutazione, anch’essa.