Giurisdizione Ordinaria in materia di pubblici servizi

L.S.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, conferma con la recente Ordinanza n. 29426 del 17 dicembre 2008 la propria posizione in merito al riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici; riconoscendo che la controversia relativa all'esecuzione di un contratto di appalto, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di censimento delle unità immobiliari di alcuni Comuni ai fini dell’imposizione dei tributi locali e la creazione delle relative banche dati, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), giacché il pubblico servizio postula l’espletamento di un’attività direttamente rivolta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, e non è ravvisabile, come nella specie, nel caso di prestazioni erogate non a vantaggio degli utenti ma, anche se mediante contatto con gli stessi, in funzione meramente ausiliaria e strumentale ai compiti propri dell’ente pubblico. Nell’affermare il suddetto principio, la Corte di Cassazione richiama la propria precedente decisione n. 10994/06 con la quale - prima ancora della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 33 del D.lgs. 80/98 - aveva chiarito che, ai fini del riparto della giurisdizione, devono intendersi “controversie in materia di pubblici servizi” solo quelle aventi ad oggetto prestazioni erogate dal gestore del servizio pubblico agli utenti e non anche quelle aventi ad oggetto prestazioni effettuate a favore del gestore per consentirgli di organizzare il servizio.

Riserva lavori per categorie protette

L.S.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza 14 gennaio 2009 n. 561, conferma la propria posizione in punto di giurisdizione nelle controversie relative al riconoscimento della riserva di posti di lavoro per le categorie protette ex L. n. 68 del 1999 ai fini del conferimento degli incarichi.
La Corte riconosce infatti che appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di pubblico impiego aventi ad oggetto l’assunzione di disabili in forza della riserva prevista in loro favore dalla l. n. 68/1999, laddove l’oggetto del contendere concerna il riparto dei posti dei riservatari nell’ambito delle diverse fasce, trattandosi in tale ipotesi di questioni sorte successivamente alla fase amministrativa, che deve ritenersi conclusa con l’approvazione della graduatoria.
Diversamente, pertanto, devono ritenersi appartenenti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo tutte le controversie nelle quali venga in contestazione la fase amministrativa della selezione dei concorrenti, ivi comprese le contestazioni avverso la graduatoria, da considerarsi atto conclusivo della suddetta fase.