Giurisdizione Ordinaria in materia di pubblici servizi
/L.S.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, conferma con la recente Ordinanza n. 29426 del 17 dicembre 2008 la propria posizione in merito al riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici; riconoscendo che la controversia relativa all'esecuzione di un contratto di appalto, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di censimento delle unità immobiliari di alcuni Comuni ai fini dell’imposizione dei tributi locali e la creazione delle relative banche dati, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. n. 80 del 1998, n. 80 (come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), giacché il pubblico servizio postula l’espletamento di un’attività direttamente rivolta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, e non è ravvisabile, come nella specie, nel caso di prestazioni erogate non a vantaggio degli utenti ma, anche se mediante contatto con gli stessi, in funzione meramente ausiliaria e strumentale ai compiti propri dell’ente pubblico. Nell’affermare il suddetto principio, la Corte di Cassazione richiama la propria precedente decisione n. 10994/06 con la quale - prima ancora della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 33 del D.lgs. 80/98 - aveva chiarito che, ai fini del riparto della giurisdizione, devono intendersi “controversie in materia di pubblici servizi” solo quelle aventi ad oggetto prestazioni erogate dal gestore del servizio pubblico agli utenti e non anche quelle aventi ad oggetto prestazioni effettuate a favore del gestore per consentirgli di organizzare il servizio.